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All'onere della presente legge, valutato in lire 275 miliardi per l'esercizio finanziario 1981, si provvede quanto a 75 miliardi a valere sulla autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni; quanto a 75 miliardi mediante riduzione del capitolo 9001 per l'esercizio finanziario 1980, all'uopo utilizzando la voce "Ulteriore autorizzazione di spesa per il Fondo nazionale di solidarieta' in agricoltura di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364" e quanto a 125 miliardi mediante riduzione del capitolo 9001 per l'esercizio finanziario 1981 all'uopo utilizzando la voce "Fondo di solidarieta'". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 20 ottobre 1981 al 8 maggio 2004
