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Nell'ambito della dotazione del Fondo e' autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 60 miliardi e di lire 70 miliardi a partire dal 1982, per la erogazione, ai sensi del successivo articolo 10, del contributo dello Stato destinato alla dotazione delle casse sociali, costituite dagli organismi abilitati ai sensi della presente legge, per fronteggiare le spese delle azioni di difesa attiva e passiva delle produzioni agricole intensive. Con legge di approvazione del bilancio sara' annualmente determinata la spesa per gli anni successivi, che sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Testo in vigore dal 20 ottobre 1981 al 8 maggio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-10-15;590~art2 · fonte su Normattiva