Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 ottobre 1981 al 8 maggio 2004. Leggi il testo vigente →

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, udito il parere della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dispone con proprio decreto, entro il 30 settembre dell'anno di riferimento ed il 31 gennaio dell'anno successivo, il prelevamento dal Fondo ed il riparto delle somme da destinare agli interventi indicati nell'articolo 1, sulla base delle richieste di spesa delle regioni. La prima ed, eventualmente, la seconda annualita' relative ai contributi dipendenti dalle richiamate agevolazioni creditizie fanno carico alla somma da prelevarsi dal Fondo ai sensi dei precedenti commi. Le successive annualita' sono iscritte, per ciascun anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Per ogni varieta' di prodotto ed in relazione ai diversi tipi di impianto e per zone omogenee, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede ogni anno, con apposito decreto, previa consultazione delle regioni e delle organizzazioni professionali di categoria, alla revisione dei parametri di ricostituzione dei capitali di conduzione, alla determinazione dell'elenco delle colture agricole intensive e delle colture pregiate, alla determinazione del contributo una tantum di cui all'articolo 1, lettera a), punto 1, della presente legge.

Testo in vigore dal 20 ottobre 1981 al 8 maggio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1981-10-15;590~art3 · fonte su Normattiva