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I soggetti titolari di aziende agricole con mano d'opera dipendente, ammessi alle provvidenze di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 della presente legge, hanno diritto, su richiesta, ad ottenere la dilazione quinquennale del pagamento dei contributi agricoli unificati riferentisi all'anno in cui si verifica l'evento calamitoso.
Testo in vigore dal 20 ottobre 1981 al 21 maggio 1985
