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La valutazione dei danni subiti dai produttori agricoli, gli elenchi nominativi dei danneggiati, l'entita' dei prestiti comunque concessi e dei concorsi statali comunque liquidati sono obbligatoriamente esposti all'albo Pretorio del comune per la durata di 15 giorni.

Testo in vigore dal 20 ottobre 1981 al 8 maggio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1981-10-15;590~art7 · fonte su Normattiva