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Il Ministro per la difesa, sentita la Commissione ordinaria di avanzamento, puo' disporre il collocamento in congedo illimitato, prima del compimento della ferma contratta, degli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma della presente legge, che siano incorsi in gravi infrazioni disciplinari.
Testo in vigore dal 22 giugno 1960 al 15 giugno 1986
