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Gli ufficiali di complemento dell'Arma, aeronautica, ruolo naviganti, provenienti dai corsi di pilotaggio aereo istituiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, se ancora alle armi alla data predetta, possono chiedere ed ottenere di assumere la ferma di anni cinque decorrente dalla data in cui vennero avviati ai corsi di pilotaggio aereo. In tale caso si applicano a detti ufficiali le norme dei precedenti articoli 8, 9, 10, 11 e 12.
Testo in vigore dal 22 giugno 1960 al 15 giugno 1986
