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Ai corsi di pilotaggio di cui all'art. 1 possono essere ammessi, a domanda, i cittadini italiani che soddisfino alle seguenti condizioni:

  • 1)abbiano compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non superato il ventiduesimo alla data stabilita dal bando di concorso;
  • 2)non abbiano ancora adempiuto agli obblighi della ferma di leva;
  • 3)risultino di buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglie di incensurabile moralita';
  • 4)abbiano conseguito un diploma di scuola media superiore o altro titolo di studio, in Italia o all'estero, riconosciuto equipollente dal Ministero della pubblica istruzione;
  • 5)abbiano l'attitudine al pilotaggio militare da accertarsi presso un Istituto medico legale dell'Aeronautica;
  • 6)si impegnino ad assumere, in caso di ammissione al corso, una ferma di anni cinque e ad adempiere agli obblighi di allenamento stabiliti dall'art. 12;
  • 7)facciano risultare, se minorenni, di avere ottenuto il consenso del padre o di chi esercita la patria potesta' o la tutela.

Testo in vigore dal 22 giugno 1960 al 15 giugno 1986

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urn:nir:stato:legge:1960-05-21;556~art2 · fonte su Normattiva