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I giovani ammessi ai corsi di pilotaggio aereo sono assunti, col grado di aviere allievo ufficiale di complemento, in servizio militare nell'Aeronautica per compiervi una ferma di cinque anni a decorrere dalla data di invio alla scuola di pilotaggio. Essi sono promossi avieri scelti dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi e sergenti all'atto del conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano.

Testo in vigore dal 22 giugno 1960 al 15 giugno 1986

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urn:nir:stato:legge:1960-05-21;556~art3 · fonte del testo