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Il Ministro per la difesa, su proposta del comandante della scuola di pilotaggio, ha facolta' di dimettere dai corsi gli allievi che, per ragioni fisiche o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, siano ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi.
Testo in vigore dal 22 giugno 1960 al 15 giugno 1986
