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Al compimento della ferma di cinque anni, gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma della presente legge, sono collocati in congedo illimitato. Coloro che hanno trascorso alle armi almeno tre anni dalla data di inizio della ferma possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del compimento della ferma stessa. Sulla domanda decide il Ministro, sentita la Commissione ordinaria, di avanzamento.
Testo in vigore dal 22 giugno 1960 al 15 giugno 1986
