Provvedimento abrogato dalla l. 27 maggio 1991, n. 168.
Abrogato dal 5 giugno 1991
Provvedimento abrogato dalla l. 27 maggio 1991, n. 168.
Abrogato dal 5 giugno 1991
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 1971 al 5 giugno 1991. 122 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Agli ufficiali in servizio permanente, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, provenienti, rispettivamente, dai corsi ordinari dell'Accademia militare, ovvero dai corsi ordinari dell'Accademia della guardia di finanza, sono riconosciuti validi gli esami superati nel biennio di accademia e in quello ordinario di applicazione presso la Scuola ufficiali carabinieri, se ufficiali di tale Arma, o, se ufficiali del Corpo della guardia di finanza, presso l'Accademia del Corpo stesso, nelle materie indicate dalla tabella A allegata alla presente legge e alle condizioni stabilite dall'articolo 3, per l'ammissione al secondo o, a giudizio del competente consiglio di facolta', al terzo anno di corso delle facolta' di giurisprudenza, di scienze politiche o di economia e commercio, ai fini del conseguimento della relativa laurea.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 MAGGIO 1991, N. 168
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-11-20;1095~art1 · fonte del testo