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Gli iscritti nelle note definitive hanno l'obbligo di presentarsi alla data e al consiglio di leva indicati nel precetto personale di chiamata alla leva; ai predetti iscritti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237. Gli iscritti che sono imbarcati su navi all'estero che fanno periodicamente ritorno nella Repubblica hanno l'obbligo di sbarcare al primo approdo nello Stato e di presentarsi al consiglio di leva per l'arruolamento nel CEMM piu' vicino al predetto approdo, nel termine di venti giorni dalla data di arrivo della nave. Le autorita' diplomatiche o consolari all'estero possono impedire il passaggio da una nave all'altra di iscritti chiamati alla leva. I pescatori imbarcati su navi spedite e partite per campagne di pesca periodica possono ritardare la loro presentazione fino al termine della campagna stessa. Gli iscritti che non si presentano per giustificati motivi nel termine stabilito hanno l'obbligo di darne subito notizia all'ufficio di leva della capitaneria di porto competente e di regolare la propria posizione entro la data di chiusura della sessione di leva. Sono dispensati dal presentarsi al consiglio di leva per l'arruolamento nel CEMM gli iscritti che si trovano nelle condizioni stabilite dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

Testo in vigore dal 13 giugno 1975 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-05-31;191~art15 · fonte su Normattiva