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I militari dispensati dal presentarsi alle armi perche' nati o residenti all'estero o espatriati anteriormente al diciassettesimo anno di eta', ovvero con le modalita' di cui agli articoli 17 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, i quali rimpatriano prima del compimento del 28° anno di eta' o del 26° in caso di residenza all'estero per documentati motivi di lavoro, sono obbligati a presentarsi alle armi con il primo contingente o scaglione che sia chiamato per compiere la ferma di leva, a meno che, essendo nati all'estero e investiti per nascita della cittadinanza estera locale, provino di aver prestato nelle forze armate del Paese di nascita un periodo effettivo di servizio alle armi non inferiore a sei mesi, salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni stipulate con Stati esteri. Coloro che rimpatriano dopo il compimento delle eta' indicate al comma precedente sono dispensati definitivamente dal compiere la ferma di leva, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe.

Testo in vigore dal 13 giugno 1975 al 30 gennaio 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-05-31;191~art27 · fonte su Normattiva