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I militari di truppa in ferma prolungata dell'Esercito possono assumere, oltre la ferma biennale prevista dalle disposizioni in vigore, una ferma triennale. I volontari a ferma biennale possono chiedere di commutarla in ferma triennale. Al termine delle ferme contratte, i volontari suddetti possono chiedere successive rafferme annuali fino a un massimo di quattro. I volontari di cui al presente articolo, che abbiano compiuto almeno ventiquattro mesi di servizio e non optino per la promozione a sergente di complemento ai sensi delle vigenti disposizioni, possono essere promossi al grado di sergente, nel limite dei posti disponibili nella forza organica determinata ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 giugno 1964, n. 447.
Testo in vigore dal 13 giugno 1975 al 9 ottobre 2010
