Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 giugno 1975 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

I militari di truppa in ferma prolungata dell'Esercito possono assumere, oltre la ferma biennale prevista dalle disposizioni in vigore, una ferma triennale. I volontari a ferma biennale possono chiedere di commutarla in ferma triennale. Al termine delle ferme contratte, i volontari suddetti possono chiedere successive rafferme annuali fino a un massimo di quattro. I volontari di cui al presente articolo, che abbiano compiuto almeno ventiquattro mesi di servizio e non optino per la promozione a sergente di complemento ai sensi delle vigenti disposizioni, possono essere promossi al grado di sergente, nel limite dei posti disponibili nella forza organica determinata ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 giugno 1964, n. 447.

Testo in vigore dal 13 giugno 1975 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-05-31;191~art32 · fonte su Normattiva