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I posti a concorso per l'ammissione all'Accademia militare riservati agli allievi delle scuole militari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, che non fossero ricoperti con i predetti allievi, sono devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, ai concorrenti idonei che siano alle armi nell'Esercito in qualita' di ufficiali inferiori o sottufficiali di complemento richiamati, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o rafferma.

Testo in vigore dal 13 giugno 1975 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-05-31;191~art34 · fonte su Normattiva