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La misura dei premi di congedamento previsti dalle vigenti disposizioni, per i militari volontari delle forze armate, e' stabilita in trenta giorni dell'ultima paga percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato in ferma o rafferma, con un minimo di 200.000 lire. Ai volontari che si congedano dopo 3 anni di servizio, la misura minima del premio di congedamento dovuto e' stabilita in 300.000 lire. Sul premio di congedamento e' corrisposto, a coloro che ne facciano domanda, un anticipo di lire 100.000 all'inizio di ciascun anno di ferma o rafferma. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 10 giugno 1964, n. 447, e' cosi' sostituito: "In favore dei militari volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri) e dell'Aeronautica che cessino dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione normale per anzianita' di servizio, si provvede all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato alla costituzione, a cura e spese dell'amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione".

Testo in vigore dal 13 giugno 1975 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-05-31;191~art35 · fonte su Normattiva