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La riduzione della ferma di leva prevista dal precedente articolo 1 sara' attuata con la seguente gradualita':

  • 1)Esercito e Aeronautica: 14 mesi per i militari alle armi in servizio di leva alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli incorporati fino al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della legge stessa; 12 mesi per i militari incorporati negli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge;
  • 2)Marina: 22 mesi per i militari incorporati sino al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente legge; 20 mesi per i militari incorporati nell'anno di entrata in vigore della legge stessa; 18 mesi per i militari incorporati negli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 13 giugno 1975 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-05-31;191~art37 · fonte su Normattiva