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  • 1)gia' arruolati nell'Esercito, nell'Aeronautica, nella guardia di finanza - contingente ordinario, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, o comunque incorporati in altri Corpi il cui servizio sia equiparato, per legge, a quello obbligatorio di leva;
  • 2)specialisti della montagna o soci della Federazione italiana sport invernali, del Club alpino italiano, dell'Alpenverein tesserati da almeno un anno, sempre che sia gli uni che gli altri abbiano svolto specifica attivita' agonistica o professionale nel settore della montagna, comprovata da idonea documentazione, e facciano domanda prima dell'arruolamento al competente ufficio di leva delle capitanerie di porto di prestare servizio nelle truppe alpine e ne siano riconosciuti idonei;
  • 3)in possesso dei titoli preferenziali per l'assegnazione ai contingenti aeronautici di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;
  • 4)che, all'atto della chiamata alla leva, siano riformati;
  • 5)per i quali sia dimostrato il difetto di requisito per l'assoggettamento alla leva per l'arruolamento nel CEMM, o che comunque non siano ritenuti atti, per ragioni fisiche o professionali, a prestare servizio nella Marina militare;
  • 6)per i quali, per motivi di carattere eccezionale, il Ministro per la difesa determini la cancellazione dalle note definitive.

Testo in vigore dal 13 giugno 1975 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-05-31;191~art6 · fonte su Normattiva