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Il numero, le sedi ed il territorio di competenza dei consigli di leva per l'arruolamento nel CEMM sono quelli stabiliti nella tabella allegata alla presente legge. I consigli di leva sono composti: ((a) da un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto, designato dal Ministro della difesa, presidente;))
- b)da un ufficiale di porto del compartimento marittimo, di grado non inferiore a tenente di vascello, perito selettore attitudinale, membro;
- c)da un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, perito selettore attitudinale, membro;
- d)da un ufficiale del compartimento marittimo, con funzioni di relatore e segretario senza voto. ((Il consiglio di leva si avvale quale consulente di un ufficiale medico, specializzato in psichiatria o di un laureato o specializzato in psicologia)). Il consiglio di leva, assistito da un ufficiale medico della Marina militare quale perito sanitario e da un gruppo di ufficiali periti selettori della stessa forza armata, sulla base di apposite prove ed esami preventivamente stabiliti, accerta il grado di idoneita' somaticofunzionale e psico-attitudinale degli iscritti di leva e predesigna i giovani riconosciuti idonei ed atti a prestare servizio nella Marina militare per le varie categorie, specialita' ed abilitazioni del CEMM. I giovani riconosciuti idonei ma non atti per ragioni fisiche o professionali all'arruolamento nella predetta forza armata, previa selezione effettuata da ufficiali periti selettori dell'Esercito, sono predesignati per le varie armi, servizi e gruppi d'incarichi dell'Esercito. Il numero dei periti selettori e' determinato dal Ministro per la difesa in relazione all'entita' del contingente che ogni consiglio di leva deve esaminare annualmente. La qualifica di perito in materia di selezione attitudinale e' conferita dal Ministro per la difesa agli ufficiali che abbiano superato apposito corso. Le decisioni del consiglio di leva sono prese a maggioranza di voti. Le sedute del consiglio di leva sono pubbliche.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1987 al 9 ottobre 2010
