Art. 10 — Progetti di formazione e di riqualificazione professionale
Nel quadro delle iniziative rivolte a promuovere il reimpiego dei lavoratori minerari, fino al 31 dicembre 1990 i titolari delle concessioni di coltivazione nonche' gli enti e le imprese coinvolti nei piani di riconversione nei bacini di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, presentano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale progetti di formazione e di riqualificazione professionale redatti secondo la regolamentazione del Fondo sociale europeo. Le attivita' di cui al comma 1 possono essere finanziate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con onere a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, vengono determinati gli adempimenti che gli enti e le imprese sono tenuti ad osservare al fine di consentire l'utilizzo delle risorse comunitarie finalizzate alla realizzazione di interventi di politica sociale sul mercato del lavoro.
Testo vigente dal 7 agosto 1990
