Art. 11 — Modifiche alle norme di polizia mineraria
Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e' sostituito dal seguente: "L'ingegnere capo del distretto minerario e l'ingegnere capo della sezione dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia (che nel testo saranno indicati con la denominazione di 'ingegnere capo') provvedono alle attivita' di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di tutela dell'igiene del lavoro negli impianti e nelle lavorazioni soggetti alle norme di polizia delle miniere, avvalendosi per le incombenze di ordine igienico-sanitario dei medici delle unita' sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.".
Testo vigente dal 7 agosto 1990
