All'onere relativo al pagamento della prima o delle prime due semestralita' di interessi e, ove occorra, della prima annualita' di ammortamento di ciascuna quota di prestito e ad ogni altra spesa derivante dall'emissione e dal collocamento dei titoli del prestito di cui alla presente legge nonche' per l'eventuale conguaglio di interessi, si fara' fronte con una aliquota dei proventi dell'emissione stessa.
Testo vigente dal 8 agosto 1967
