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Miscellanea
Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971
Legge 28 luglio 1967, n. 641
- Aggiornato al
- 1 gennaio 2002
- Articoli
- 63
- Versioni storiche
- 81
Titolo I — Edilizia per la scuola elementare secondaria, artistica e per gli istituti di educazioneartt. 1-32
Capo I — Norme generali sulla programmazione dell'edilizia scolastica
- Art. 1Programmi per l'edilizia delle scuole elementari secondarie e artistiche
- Art. 2Oneri accessori
- Art. 3Istituzione degli Uffici scolastici regionali o interregionali
- Art. 4Comitati per l'edilizia scolastica
- Art. 5Compiti del Comitato centrale
- Art. 6Composizione del Comitato centrale
- Art. 7Compiti del Comitato regionale
- Art. 8Composizione del Comitato regionale
- Art. 9Formazione dei programmi
- Art. 10Termini per gli adempimenti della programmazione
- Art. 11Centro studi per l'edilizia scolastica
Capo II — Disposizioni per il periodo 1967-1971
Capo III — Esecuzione dei programmi
- Art. 13Fornitura dell'area
- Art. 14Scelta e vincolo delle aree
- Art. 15Attuazione dei piani
- Art. 16Affidamento in concessione delle opere
- Art. 17Esecuzione diretta delle opere di edilizia scolastica
- Art. 18Progettazione delle opere in concessione
- Art. 19Progettazione delle opere in esecuzione diretta
- Art. 20Approvazione dei progetti
- Art. 20-bissenza rubrica
- Art. 21Progetti di opere di edilizia scolastica non sovvenzionata
- Art. 22Appalto-concorso
- Art. 23Appalto-concorso obbligatorio
- Art. 24Collaudo e consegna delle opere
- Art. 25Composizione del Comitato tecnico-amministrativo presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche
- Art. 26Interventi urgenti
- Art. 27Spese per il funzionamento dei Comitati per l'edilizia scolastica, delle Commissioni provinciali, del Centro studi e della relativa Consulta
- Art. 28Sperimentazione di edilizia scolastica
- Art. 29Sussidi per adattamento e riadattamento di locali per le scuole elementari e medie
- Art. 30(Sussidi e spese per l'arredamento di scuole elementari e medie) La facoltà spettante al Ministero della pubblica istruzione, a norma degli articoli 119, 120, 121 del regolamento generale sui servizi delle scuole elementari, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è estesa per l'arredamento delle scuole medie. La facoltà di provvedere alle spese per l'arredamento, attribuita al Ministero della pubblica istruzione dallo articolo 12 della legge 1 giugno 1942, n. 675, è estesa a tutte le scuole dell'obbligo. All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi si provvede con gli appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per la fornitura di materiale di arredamento alle scuole rurali, nonché per l'acquisto diretto e il concorso nelle spese sostenute dai comuni, per lo arredamento delle scuole elementari. La corresponsione del sussidio è subordinata alla avvenuta esecuzione della fornitura cui esso si riferisce, da attestarsi dal provveditore agli studi
- Art. 31Ispettori centrali per l'edilizia scolastica
Capo IV — Finanziamento dei programmi per il quinquennio 1967-1971
Titolo II — Edilizia universitariaartt. 33-47
Capo I — Formazione e approvazione dei programmi
- Art. 33Modalità per la formazione del programma
- Art. 34Programmi quinquennali per le opere della edilizia universitaria - Stanziamenti per gli esercizi finanziari dal 1967 al 1971
- Art. 35Spese per le opere della edilizia universitaria
- Art. 36Modalità per la proposta dei fabbisogni
- Art. 37Coordinamento
- Art. 38Aree fabbricabili
Capo II — Progettazione ed esecuzione delle opere
Titolo III — Norme finaliartt. 48-62
- Art. 48senza rubrica
- Art. 49senza rubrica
- Art. 50senza rubrica
- Art. 51senza rubrica
- Art. 52senza rubrica
- Art. 53senza rubrica
- Art. 54senza rubrica
- Art. 55senza rubrica
- Art. 56senza rubrica
- Art. 57senza rubrica
- Art. 58senza rubrica
- Art. 59senza rubrica
- Art. 60senza rubrica
- Art. 61senza rubrica
- Art. 62senza rubrica
