Ai fini della determinazione del contributo di cui all'articolo 1, il Ministero per i beni culturali e ambientali deve tenere conto prioritariamente dei seguenti elementi:

  • a)la consistenza del patrimonio librario storico e la crescita di quello corrente valorizzato dall'adesione al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale;
  • b)la consistenza e l'arricchimento del patrimonio archivistico, bibliografico, museale, cinematografico, musicale o audiovisivo, dichiarato di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
  • c)lo svolgimento di attivita' e programmi di ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello nazionale o internazionale.

Testo vigente dal 22 ottobre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-10-17;534~art3 · fonte su Normattiva