Art. 11 — Quote ed azioni delle società cooperative di assicurazione
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Il limite individuale per le quote o le azioni sociali delle societa' cooperative costituite per l'esercizio delle assicurazioni e' di lire 16 milioni: tale limite non si applica alle persone giuridiche per le quali restano ferme le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, nel testo sostitutivo di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 9 gennaio 1991, n. 20
5La L. 9 gennaio 1991, n. 20 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che il limite di lire 16 milioni previsto dal presente articolo e' elevato a lire 100 milioni.
Testo in vigore dal 6 febbraio 1991 al 19 maggio 1995
