Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995. Leggi il testo vigente →

Il programma di attivita' deve essere accompagnato da una relazione tecnica nella quale debbono essere esposti i criteri in base ai quali il programma stesso e' stato redatto e sono state effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai costi. Per l'assicurazione obbligatoria disciplinata dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, le previsioni relative ai sinistri di cui al n. 7) del primo comma dell'articolo precedente debbono essere effettuate tenendo conto della frequenza media e del costo medio dei sinistri per l'intero mercato secondo i criteri di cui all'articolo 14 della predetta legge.

Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art13 · fonte su Normattiva