Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni

Art. 14 — Estensione dell'autorizzazione ad altri rami

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Le imprese gia' autorizzate all'esercizio di uno o piu' rami indicati al punto A) della tabella di cui all'allegato I, che intendono estendere la loro attivita' ad altri rami ivi indicati, debbono essere a cio' autorizzate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle forme e con le modalita' stabilite dall'articolo 7. Per ottenere l'autorizzazione l'impresa deve dare la prova di disporre del margine di solvibilita' di cui agli articoli 35 e seguenti e, qualora per l'esercizio di nuovi rami sia prescritta dall'articolo 41 una quota di garanzia piu' elevata di quella posseduta, di disporre di tale quota minima. La domanda di autorizzazione deve essere accompagnata dall'ultimo bilancio approvato e da un programma di attivita' per l'esercizio dei nuovi rami per i quali viene richiesta l'estensione dell'autorizzazione, redatto in conformita' di quanto stabilito dall'articolo 12. ((Le disposizioni dei precedenti commi si applicano)) anche nel caso in cui l'impresa, dopo aver ottenuto un'autorizzazione limitata ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, intende estendere la sua attivita' ad altri rischi rientranti nei rami per i quali e' stata autorizzata.

Testo in vigore dal 22 novembre 1986 al 19 maggio 1995

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urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art14 · fonte su Normattiva