Art. 17 — Modalità del diniego di autorizzazione
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L'autorizzazione e' negata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto motivato, da notificare all'impresa interessata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione completa di tutta la documentazione necessaria. Avverso la decisione e' ammesso ricorso giurisdizionale.
Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995
