Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni

Art. 19 — Autorizzazione e condizioni per il suo rilascio

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Le imprese che hanno la sede legale in un altro Stato membro della Comunita' economica europea e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni indicate nel precedente articolo 1 debbono essere preventivamente autorizzate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'impresa che richiede l'autorizzazione deve costituire nel territorio della Repubblica una sede secondaria, nominando un rappresentante generale che abbia domicilio e residenza in Italia. Il rappresentante generale deve essere munito di un mandato, comprendente espressamente anche la facolta' di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorita' della Repubblica, nonche' di stipulare e firmare i contratti e gli altri documenti relativi alle assicurazioni fatte nella Repubblica. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare, come proprio rappresentante, una persona fisica, munita di mandato comprendente i predetti poteri. L'impresa deve unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti:

  • 1)copia in forma legale ed autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, dell'atto da cui risulti la deliberazione di istituire la sede secondaria e dell'atto di nomina del rappresentante generale con l'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 2506 del codice civile;
  • 2)certificato comprovante la residenza del rappresentante generale nel territorio della Repubblica;
  • 3)elenco nominativo degli amministratori e dei responsabili della gestione;
  • 4)certificato rilasciato dalle competenti autorita' di vigilanza dello Stato in cui si trova la sede legale, dal quale risultino quali rami tra quelli indicati al punto A) della tabella di cui all'allegato I l'impresa e' ammessa ad esercitare ed i rischi effettivamente assicurati;
  • 5)certificato rilasciato dalle autorita' di cui al numero 4), il quale attesti che l'impresa dispone della quota minima di garanzia, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 41 o del margine di solvibilita', calcolato a norma degli articoli 35 e seguenti, nel caso in cui tale margine sia piu' elevato della predetta quota. Il certificato deve altresi' indicare l'ammontare dei mezzi finanziari dei quali l'impresa dispone in Italia per far fronte alle spese di cui all'articolo 20, primo comma, n. 2);
  • 6)programma dell'attivita' che l'impresa intende esercitare nel territorio della Repubblica, contenente gli elementi di cui all'articolo seguente. Il rappresentante generale deve essere in possesso per tutta la durata dell'incarico dei requisiti necessari per l'espletamento delle funzioni affidategli, secondo quanto stabilito dall'articolo 16, primo comma, lettera c), per gli amministratori e le persone preposte alla gestione delle imprese con sede legale nel territorio della Repubblica.

Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 22 novembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art19 · fonte del testo