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Il programma di attivita' di cui al precedente articolo, terzo comma, n. 6), deve indicare, oltre a quanto previsto dall'articolo 12, comma primo, numeri 1) e 2):

  • 1)la situazione del margine di solvibilita' della impresa;
  • 2)le previsioni delle spese occorrenti per l'impianto sul territorio della Repubblica dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici e della organizzazione agenziale e produttiva, nonche' l'indicazione dei mezzi finanziari di cui l'impresa dispone in Italia per far fronte a tali spese. Il programma deve altresi' indicare, con riguardo ai primi tre esercizi, le previsioni relative agli elementi di cui al comma primo, numeri 5), 6), 7) ed 8) dell'articolo 12. Al programma di attivita' debbono essere allegate le condizioni generali e speciali di polizza e le tariffe che l'impresa intende adottare per ciascuna categoria di operazioni secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, terzo, quarto e quinto comma nonche' la relazione tecnica di cui all'articolo 13. Debbono essere altresi' allegati i bilanci e i conti profitti e perdite dell'impresa relativi ai tre ultimi esercizi o, se l'impresa esercita da meno di tre esercizi, quelli relativi agli esercizi gia' chiusi.

Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 1 gennaio 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art20 · fonte del testo