Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni

Art. 23 — Estensione dell'autorizzazione ad altri rami

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Le imprese di cui al presente capo, gia' autorizzate all'esercizio di uno o piu' rami indicati al punto A) della tabella di cui all'allegato I, che intendono estendere la loro attivita' ad altri rami ivi indicati, debbono essere preventivamente autorizzate nelle forme e con le modalita' stabilite dall'articolo 7. Per ottenere l'autorizzazione l'impresa deve:

  • a)presentare un programma di attivita' per l'esercizio dei nuovi rami, redatto in conformita' di quanto stabilito dall'articolo 20;
  • b)presentare un certificato rilasciato dalle competenti autorita' di vigilanza dello Stato in cui ha la propria sede legale, contenente l'attestazione e le indicazioni di cui all'articolo 19, terzo comma, numeri 4) e 5). Il programma di attivita' deve essere accompagnato dalla relazione di cui all'articolo 13. La disposizione del primo comma si applica anche nel caso previsto all'articolo 14, quarto comma.

Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 22 novembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art23 · fonte su Normattiva