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L'autorizzazione puo' essere rifiutata, oltre che nel caso in cui l'impresa non adempia, in tutto o in parte, alle condizioni di accesso richieste dai precedenti articoli quando:

  • 1)l'impresa non provi di disporre effettivamente in Italia dei mezzi finanziari necessari per far fronte alle spese di cui al n. 2) del primo comma dell'articolo 20;
  • 2)il programma di attivita', redatto in conformita' dell'articolo 20, non soddisfi alle esigenze finanziarie e alle regole tecniche della corretta gestione di una impresa assicuratrice;
  • 3)il rappresentante generale non risulti in possesso dei requisiti di idoneita' previsti nell'articolo 16, primo comma, lettera c). Ai fini della valutazione del programma di attivita' il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tiene conto del parere delle competenti autorita' di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale.

Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 22 novembre 1986

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art24 · fonte su Normattiva