Art. 26 — Autorizzazione e condizioni per il suo rilascio
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Le imprese, che hanno la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunita' economica europea e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni indicate nel precedente articolo 1, debbono essere preventivamente autorizzate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nelle forme e con le modalita' stabilite dall'articolo 7. L'impresa che richiede l'autorizzazione deve costituire nel territorio della Repubblica una sede secondaria, nominando un rappresentante generale che abbia domicilio e residenza in Italia e che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 19, nonche' del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal n. 3) del comma seguente. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, si applica la disposizione contenuta nell'articolo 19, secondo comma, ultimo periodo. L'impresa deve inoltre dare la prova:
- 1)di essere regolarmente costituita, secondo la legge dello Stato in cui ha la sede legale, in una delle forme indicate dall'articolo 5 o in forma equivalente e di esercitare regolarmente in tale Stato l'assicurazione contro i danni in uno o piu' rami corrispondenti a quelli indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I, per i quali richiede l'autorizzazione;
- 2)di possedere nel territorio della Repubblica attivita' per un ammontare almeno uguale all'importo minimo della quota di garanzia prescritta dall'articolo 51 e di avere depositato a titolo di cauzione presso la Cassa depositi e prestiti, o presso la Banca d'Italia, una somma, in numerario o in titoli, uguale almeno alla meta' del suddetto importo minimo. Per poter ottenere l'autorizzazione l'imprese deve inoltre:
- 1)presentare insieme alla domanda i documenti di cui numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 19, terzo comma;
- 2)obbligarsi a tenere presso la sede secondaria istituita nel territorio della Repubblica una contabilita' specifica dell'attivita' esercitata nella Repubblica e a conservarvi i documenti relativi agli affari trattati;
- 3)obbligarsi a costituire un margine di solvibilita' in conformita' di quanto previsto dall'articolo 51;
- 4)presentare un programma dell'attivita' che intende esercitare nel territorio della Repubblica, in conformita' delle disposizioni di cui all'articolo 20;
- 5)fornire ogni altro documento che possa ritenersi necessario ai fini del rilascio dell'autorizzazione medesima, in base alla presente legge. Al rappresentante generale si applica la disposizione contenuta nell'articolo 19, ultimo comma. Per il vincolo delle attivita' depositate a titolo di cauzione ai sensi del terzo comma, n. 2), si applicano le disposizioni dell'articolo 27 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.
Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995
