Art. 27 — Diniego dell'autorizzazione
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L'autorizzazione puo' essere negata, oltre che nei casi indicati dall'articolo 24, quando non sia rispettato dallo Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale il principio di parita' di trattamento o di reciprocita' nei confronti delle imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica che intendono costituire o abbiano gia' costituito in tale Stato una sede secondaria.
Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995
