Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni

Art. 28 — Estensione dell'attività a nuovi rami

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Le imprese di cui al presente capo, che, essendo gia' autorizzate all'esercizio nel territorio della Repubblica di uno o piu' rami indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I, intendono estendere la loro attivita' ad altri rami di assicurazione ivi indicati, debbono essere preventivamente autorizzate, nelle forme e con le modalita' stabilite all'articolo 7. Per ottenere l'autorizzazione all'estensione dell'esercizio l'impresa deve:

  • a)presentare un programma di attivita' relativo ai nuovi rami per i quali e' richiesta l'autorizzazione, secondo quanto indicato nell'articolo 20;
  • b)dimostrare di essere in regola con le disposizioni sul margine di solvibilita' di cui all'articolo 51;
  • c)dimostrare di disporre nel territorio della Repubblica di attivita' per un ammontare almeno pari all'importo minimo della quota di garanzia prescritta dall'articolo 50, tenuto conto dei nuovi rami per i quali e' richiesta l'estensione dell'autorizzazione, e di aver correlativamente adeguato il deposito cauzionale di cui all'articolo 26, terzo comma, n. 2). Il programma di attivita' deve essere accompagnato dalla relazione di cui all'articolo 13 e dall'ultimo bilancio approvato. La disposizione del primo comma si applica anche nel caso previsto dall'articolo 14, quarto comma.

Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 22 novembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art28 · fonte su Normattiva