Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni

Art. 3 — Norme applicabili alle società od imprese non soggette alla presente legge

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Alle societa' di mutua assicurazione di cui al secondo comma, lettere e) ed f) del precedente articolo, in attesa della nuova disciplina legislativa, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni che regolano l'esercizio delle assicurazioni contro i danni contenute nel testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. Le misure del fondo di garanzia previste dall'articolo 38 del predetto testo unico e quelle della cauzione minima globale prevista dall'articolo 40, primo comma, dello stesso testo unico sono ridotte alla meta'. Qualora le societa' di mutua assicurazione di cui al secondo comma, lettera e), del precedente articolo operino in un solo comune e abbiano un incasso annuo di contributi non superiore a 10 milioni di lire per ciascun ramo esercitato, con un massimo di 50 milioni complessivi per tutti i rami, le misure del predetto fondo di garanzia e della cauzione minima sono ridotte ad un decimo di quanto previsto rispettivamente dagli articoli 38 e 40 citati nel comma precedente. Le societa' di mutuo soccorso, di cui alla lettera g) del precedente articolo, possono esercitare attivita' assicurativa solo nei limiti e con le modalita' previsti da leggi speciali da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995

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urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art3 · fonte su Normattiva