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(( (Riserva per sinistri denunciati tardivamente). Le imprese di assicurazione hanno l'obbligo di costituire per i contratti facenti parte del portafoglio italiano una riserva per i sinistri avvenuti nell'esercizio ma non ancora denunciati al termine dell'esercizio stesso secondo i criteri che sono fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP. Per le assicurazioni della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive modificazioni)).

Testo in vigore dal 18 febbraio 1992 al 19 maggio 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art30quater · fonte su Normattiva