Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni
Art. 31 — Copertura delle riserve tecniche
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Il bilancio delle imprese deve recare iscritte tra gli elementi dell'attivo, per un ammontare non inferiore a quello delle riserve tecniche di cui all'articolo precedente, disponibilita' comprese tra quelle delle seguenti specie:
- 1)depositi in numerario e in conto corrente presso la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti, l'amministrazione postale e gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
- 2)titoli di Stato, compresi i buoni ordinari e poliennali e i certificati di credito del Tesoro, buoni fruttiferi postali, cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti;
- 3)obbligazioni e titoli emessi da amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, obbligazioni emesse per conto del Tesoro, obbligazioni emesse da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali;
- 4)titoli emessi dagli istituti autorizzati all'esercizio del credito speciale di cui all'articolo 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
- 5)titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti, nonche' da altri istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica per il finanziamento dell'edilizia economica e popolare ivi inclusa la edilizia convenzionata;
- 6)annualita' dovute dallo Stato italiano acquisite dalle imprese mediante cessione o surrogazione;
- 7)beni immobili, situati nel territorio della Repubblica, per le quote libere da ipoteche;
- 8)quote di societa' di capitale che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della societa' al netto dei debiti ed a condizione che l'impresa detenga piu' della meta' del capitale sociale;
- 9)mutui garantiti da prima ipoteca sopra beni immobili per una somma che non ecceda la meta' del valore degli immobili stessi, debitamente accertato; tale limite puo' essere superato qualora il mutuo sia concesso a cooperative, o consorzi di cooperative, costituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni;
- 10)mutui debitamente garantiti a comuni, province e regioni e ad altri enti pubblici;
- 11)quote della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita' e del Consorzio di credito per le opere pubbliche;
- 12)titoli azionari od obbligazioni dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'IMI, del CCOOPP, dell'ICIPU, e di societa' da questi controllate nonche' di societa' nazionali, escluse le societa' di assicurazione, le cui azioni siano quotate in borsa da almeno cinque anni, o il cui bilancio sia da almeno cinque anni sottoposto a revisione da parte di una societa' iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;
- 13)titoli obbligazionari in valuta estera emessi da enti pubblici italiani, dalla BEI, dalla CECA, dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano, nonche' titoli azionari emessi da societa' aventi sede legale nella Comunita' economica europea e quotati da almeno cinque anni nelle condizioni e nei limiti stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. Potranno inoltre essere destinate a copertura delle riserve tecniche le seguenti attivita':
- a)crediti verso i riassicuratori, comprese le quote delle riserve tecniche a loro carico al netto delle partite debitorie, fino al 90 per cento del loro ammontare;
- b)crediti liquidi nei confronti dei propri agenti nel limite di un ventiquattresimo dei premi emessi al netto dei debiti nei confronti degli agenti stessi nonche' crediti per quote di premi in corso di riscossione nel limite del 50 per cento del relativo importo. Le attivita' ammesse a copertura delle riserve tecniche, da valutarsi al netto di debiti contratti per la acquisizione delle attivita' stesse, debbono essere di proprieta' dell'impresa e debbono essere espresse o realizzabili nella stessa moneta nella quale sono stati sottoscritti gli impegni. Esse, salvo per quanto riguarda le attivita' di cui alla lettera a) del precedente comma, debbono essere localizzate nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 82. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano per le assicurazioni contro i rischi della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per le quali resta ferma la disciplina disposta dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, salvo quanto stabilito dal n. 5) del primo comma, il quale sostituisce il n. 5) dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1977, n. 39.
Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 22 novembre 1986
