Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni

Art. 34 — Riserve tecniche relative al portafoglio estero

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995. Leggi il testo vigente →

Per i contratti compresi nel portafoglio estero le imprese debbono costituire le riserve tecniche previste dalle leggi degli Stati nei quali esse operano. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato controlla che nel bilancio delle imprese risultino iscritte attivita' sufficienti alla copertura delle predette riserve.

Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art34 · fonte su Normattiva