Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni
Art. 34 — Riserve tecniche relative al portafoglio estero
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Per i contratti compresi nel portafoglio estero le imprese debbono costituire le riserve tecniche previste dalle leggi degli Stati nei quali esse operano. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato controlla che nel bilancio delle imprese risultino iscritte attivita' sufficienti alla copertura delle predette riserve.
Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995
