Art. 37 — Determinazione del margine di solvibilità
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Il margine di solvibilita' si determina in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi, oppure in rapporto all'onere medio dei sinistri per i tre ultimi esercizi. ((Tuttavia, nel caso che l'impresa eserciti esclusivamente o prevalentemente l'assicurazione relativa ad uno o piu' dei rischi credito, tempesta, grandine e gelo, sono presi in considerazione, quale periodo di riferimento dell'onere medio dei sinistri, gli ultimi sette esercizi.)) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, l'ammontare del margine deve essere almeno pari al piu' elevato tra i risultati ottenuti secondo i due criteri di determinazione indicati nel precedente comma.
Testo in vigore dal 1 gennaio 1992 al 19 maggio 1995
