Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni
Art. 39 — Calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'onere medio dei sinistri
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Il margine di solvibilita' in rapporto all'onere medio dei sinistri si calcola come segue:
- a)si cumulano, al lordo delle quote a carico dei riassicuratori, gli importi dei sinistri pagati per assicurazioni dirette nel corso degli esercizi indicati al primo comma dell'articolo 37;
- b)si aggiunge l'importo dei sinistri pagati negli stessi esercizi, per rischi accettati in riassicurazione, al lordo delle quote a carico dei retrocessionari;
- c)si aggiunge l'ammontare delle riserve sinistri costituite alla fine dell'ultimo esercizio sia per assicurazioni dirette che per accettazioni in riassicurazione;
- d)si detrae l'ammontare dei recuperi effettuati durante gli esercizi di cui al primo comma dell'articolo 37;
- e)si detrae l'ammontare delle riserve sinistri costituiti all'inizio del periodo di cui al primo comma dell'articolo 37, sia per assicurazioni dirette che per accettazioni in riassicurazione. La terza, o la settima parte, a seconda del periodo di riferimento indicato dall'articolo 37, dell'ammontare cosi' ottenuto si ripartisce in due quote, la prima fino ad un ammontare in lire corrispondente a sette milioni di unita' di conto europee e la seconda comprendente l'eccedenza rispetto a detto ammontare. Il margine e' calcolato applicando sulla prima quota la percentuale del 26 per cento e sulla seconda quella del 23 per cento e moltiplicando le somme dei due importi cosi' ottenuti, per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'ammontare dei sinistri al netto delle quote a carico dei riassicuratori, determinati tenendo conto delle riserve sinistri costituite all'inizio e al termine dell'esercizio e quello complessivo dei sinistri al lordo della riassicurazione, determinati tenendo conto delle riserve sinistri costituite all'inizio ed al termine dell'esercizio. Qualora tale rapporto risulti inferiore al 50 per cento, esso e' preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura del 50 per cento.
Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 1 gennaio 1992
