Art. 42 — Modificazioni del programma di attività e delle tariffe e condizioni di polizza
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Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato vigila sull'attuazione del programma di attivita' presentato ai sensi dell'articolo 12. L'impresa e' tenuta a presentare semestralmente al predetto Ministero, per i primi tre esercizi, un rendiconto relativo alla esecuzione del programma di attivita'. Qualora da tale rendiconto appaia un grave squilibrio nella situazione finanziaria dell'impresa, il Ministero puo' adottare tutte le misure necessarie per imporre il rispetto del programma e ristabilire l'equilibrio della gestione. Le eventuali modificazioni che l'impresa ritenga di apportare al predetto programma debbono essere approvate dal Ministero. Le imprese debbono altresi' comunicare al Ministero ogni modifica delle condizioni di polizza e delle tariffe originariamente presentate, nonche' ogni variazione nello statuto della societa' e nell'elenco delle persone indicate nel comma secondo, n. 3), dell'articolo 9 per le quali dev'essere comprovata l'idoneita' alla carica ai sensi della lettera c), primo comma, dell'articolo 16. ((Le imprese debbono inoltre comunicare, se espressamente richieste, le condizioni generali e speciali di polizza, le tariffe, i formulari ed ogni altro stampato da esse utilizzati per la copertura dei grandi rischi. Tale richiesta non puo' tuttavia avere carattere sistematico)). E' fatto salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 12. E' fatto divieto alle imprese che esercitano attivita' assicurativa a norma della presente legge di derogare alle condizioni tariffarie presentate ai sensi dell'articolo 12, concedendo sconti o abbuoni sul premio dovuto non espressamente indicati nel contratto, sia all'inizio che durante l'esecuzione del rapporto assicurativo. L'impresa, che abbia acquisito affari in violazione del divieto di cui al precedente comma, e' tenuta al risarcimento dei danni che da tale sua condotta siano derivati ad imprese concorrenti, se e in quanto ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2600 del codice civile. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' ritenere, ai fini di quanto previsto nel successivo articolo 57, comma primo, lettera d), che l'impresa sia incorsa nell'inosservanza del programma di attivita' qualora abbia sistematicamente fatto ricorso al metodo della stariffazione nell'acquisizione dei contratti assicurativi.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1992 al 19 maggio 1995
