Art. 47 — Riserve tecniche
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Le imprese con sede legale in uno Stato membro della Comunita' economica europea autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica sono tenute a conformarsi alle disposizioni degli articoli 30 e 31 per la costituzione e la copertura delle riserve tecniche relative alle assicurazioni comprese nel portafoglio della rappresentanza italiana. In caso di inosservanza delle disposizioni richiamate al precedente comma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dopo aver informato della sua intenzione le competenti autorita' di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale, puo' adottare i provvedimenti previsti dagli articoli 43, 45 e 46. Il Ministero puo' chiedere la collaborazione delle predette autorita' per l'esecuzione dei provvedimenti adottati.
Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995
