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Le imprese di cui al presente capo debbono conformarsi alla legislazione dello Stato nel quale hanno la propria sede legale per quanto riguarda il margine di solvibilita' e la quota di garanzia. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato richiede periodicamente alle competenti autorita' di vigilanza degli Stati nei quali si trova la sede legale delle predette imprese, informazioni sullo stato del margine di solvibilita' delle medesime.

Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art48 · fonte su Normattiva