Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni

Art. 49 — Modificazioni del programma di attività e delle tariffe e condizioni di polizze

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Per le modificazioni del programma di attivita', delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalle imprese di cui al presente capo all'atto della domanda di autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 42.

Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art49 · fonte su Normattiva