Art. 50 — Riserve tecniche e margine di solvibilità
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Le imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunita' economica europea sono tenute a conformarsi, per le operazioni comprese nel portafoglio della rappresentanza italiana, alle disposizioni degli articoli 30 e 31 relativi alla costituzione e alla copertura delle riserve tecniche. Le stesse imprese debbono disporre, per la loro rappresentanza sul territorio della Repubblica, di un margine di solvibilita' costituito secondo le disposizioni dell'articolo 35, secondo e terzo comma, in quanto applicabili. La disposizione del precedente comma non si applica alle imprese autorizzate ad operare anche in altri Stati membri della Comunita' economica europea, le quali siano soggette in uno di tali altri Stati membri a vigilanza globale di solvibilita' esercitata dalle competenti autorita' di tale Stato con l'accordo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995
