Art. 51 — Calcolo del margine di solvibilità e quota di garanzia
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Il margine di solvibilita' e' calcolato in conformita' di quanto disposto dagli articoli 37, 38, 39 e 40. Tuttavia, per il calcolo del margine sono presi in considerazione soltanto i premi o contributi ed i sinistri relativi alle operazioni effettuate dalla rappresentanza italiana. Il terzo del margine di solvibilita' costituisce la quota di garanzia. Tale quota non puo' essere inferiore alla meta' dell'importo previsto dall'articolo 41 per i rami ai quali si riferisce l'autorizzazione rilasciata all'impresa a norma dell'articolo 26. Le attivita' costitutive del margine di solvibilita' debbono essere localizzate, fino a concorrenza dell'ammontare della quota di garanzia, nel territorio della Repubblica; per l'eccedenza esse possono essere localizzate nel territorio di altri Stati membri della Comunita' economica europea.
Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995
