Art. 55 — Calcolo del margine di solvibilità per le imprese fruenti delle agevolazioni
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Le imprese alle quali e' stata concessa l'agevolazione di cui al primo comma, lettera a), dell'articolo 53, debbono calcolare il margine di solvibilita' sulla base dei premi o contributi e dei sinistri relativi alle operazioni effettuate dall'insieme delle loro rappresentanze costituite negli Stati membri della Comunita' economica europea, che hanno dato il loro accordo a tale agevolazione.
Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995
