Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni
Art. 56 — Modificazioni del programma di attività e delle tariffe e condizioni di polizza
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni dell'articolo 42 relative alle modificazioni del programma di attivita', delle tariffe e delle condizioni di polizza, si applicano anche alle imprese di cui al presente capo.
Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995
