Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni

Art. 56 — Modificazioni del programma di attività e delle tariffe e condizioni di polizza

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Le disposizioni dell'articolo 42 relative alle modificazioni del programma di attivita', delle tariffe e delle condizioni di polizza, si applicano anche alle imprese di cui al presente capo.

Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art56 · fonte su Normattiva